Legale Torino – Esenzione per fini terapeutici dell’Atleta e doping

Legale Torino – Gli Atleti che per ragioni di salute si devono sottoporre a terapie inserite nell’elenco dei farmaci vietati possono richiedere un’esenzione per fini terapeutici (o TUE – Therapeutic Use Exemption).

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Ph: Ciclismo Italia, lic. CC

Legale Torino – Gli interessati all’esenzione per fini terapeutici sono tutti tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali/Enti di Promozione Sportiva/Discipline Sportive Associate, in quanto potenzialmente soggetti ai controlli antidoping.

La richiesta di esenzione a fini terapeutici consente quindi di ottenere l’autorizzazione all’uso, a scopo terapeutico, di un farmaco contenente uno o più principi attivi compresi nella lista WADA dei farmaci proibiti, consentendo così un utilizzo altrimenti vietato.

Gli atleti di livello Nazionale dovranno trasmettere la domanda di TUE al Comitato Esenzione per Fini Terapeutici (CEFT) presso NADO Italia.

Il discorso è diverso per gli atleti inseriti nell’elenco RTP (Registered Testing Pool) della rispettiva Federazione Internazionale, oppure qualunque altro Atleta iscritto ad un evento internazionale.

Questi ultimi dovranno infatti fare riferimento al Comitato per l’Esenzione per Fini Terapeutici della Federazione Internazionale di appartenenza.

L’elenco RTP è più precisamente una lista degli atleti di alto livello che sono sottoposti a controlli finalizzati, sia in gara sia fuori gara.

Ciò avviene nell’ambito della pianificazione della distribuzione dei Controlli (TDP) di ciascuna Federazione Internazionale e organizzazione antidoping nazionale.

La domanda di esenzione per fini terapeutici deve essere avanzata prima di iniziare il trattamento terapeutico mediante la modulistica prevista da NADO Italia.

Deve poi essere sottoscritta dall’Atleta unitamente al medico sociale o curante.

La richiesta inoltre deve essere corredata dalla documentazione medica a sostegno e dal certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica.

Il TUE deve essere richiesto almeno 30 giorni prima di prendere parte alla gara, così da consentire al Comitato di pronunciarsi in tempo utile.

Solamente in casi eccezionali la domanda di TUE può essere presentata in seguito all’inizio della terapia farmacologica. L’Atleta deve comunque attendere la pronuncia del CEFT prima di prendere parte a competizioni.

Per la concessione del TUE devono essere rispettati tutti i seguenti criteri:

  1. A) Senza il trattamento per il quale si richiede il TUE lo stato di salute dell’atleta sarebbe gravemente compromesso.
  2. B) il trattamento farmacologico prescritto non deve determinare un incremento della performance oltre al fisiologico ripristino delle condizioni di salute in seguito al trattamento di una documentata patologia medica.
  3. C)  Deve poi essere documentata l’impossibilità e l’inefficacia di trattamenti farmacologici alternativi basati su principi attivi non proibiti.
  4. D) infine, la necessità di utilizzare la Sostanza o il Metodo altrimenti proibiti non possono essere conseguenza, neppure parzialmente, di un precedente utilizzo di una trattamento farmacologico proibito al momento della somministrazione.

Ciascuna TUE avrà poi durata predeterminata ed al temine della stessa cesserà di essere efficace, senza possibilità di proroga.

Qualora si rendesse necessaria la prosecuzione della terapia, l’Atleta dovrà ottenere una nuova TUE.

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