Omesso versamento IVA, crisi d’impresa e forza maggiore

Non risponde l’imprenditore che non riesce a pagare l’IVA per cause di forza maggiore.

Ancora una decisione dei Tribunali di merito nel solco della giurisprudenza (Cassazione, sez. III, del 28 ottobre 2015, n. 1623) delineata dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di omesso versamento dell’IVA.

cause penali
Ph: Chris Sampson, lic. CC

Secondo la sentenza del Tribunale di Campobasso, depositata il 21 febbraio 2017, la crisi di liquidità dell’impresa ha efficacia esimente se il mancato versamento dell’imposta può essere attribuito a forza maggiore.

Più precisamente, secondo il Giudice, ciò si verifica nelle ipotesi in cui l’inadempimento derivi da fatti non imputabili all’imprenditore.

Ciò avviene qualora non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio.

La vicenda.

Con decreto emesso dal G.I.P. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, un imputato veniva citato in giudizio per rispondere del reato di omesso versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000.

L’ipotesi di accusa era di aver omesso di versare entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto per l’importo complessivo di euro 2.276.630,00..

Nel corso del processo era emerso come l’esposizione debitoria trovasse la propria origine nel fatto che, a seguito di alcune modifiche degli assetti con le controparti negoziali, si era venuta a determinare una significativa perdita delle commesse con conseguente contrazione del valore della produzione di circa i 2/3.

In aggiunta, la gravità della crisi in cui si trovava la società era stata acuita dalla generale situazione negativa dell’intero settore economico italiano che aveva provocato ulteriori ritardi nella riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti dei propri clienti.

Il Tribunale di Campobasso, come anticipato, ha disposto l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato, sul presupposto che la condotta omissiva contestata non potesse essergli imputata sotto il profilo di assenza della colpevolezza.

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