Per l’Italia i canguri sono animali pericolosi

Diritto penale ambiente: far scorrazzare liberamente i canguri sulla propria isola in Italia è reato.

Il reato è infatti quello previsto dall’art. 6, commi 1 e 4, I. n. 150 del 1992 in relazione alla detenzione di esemplari vivi di mammiferi di specie selvatica pericolose (nella specie, sette esemplari di wallabies).

diritto penale ambiente
Ph: thethrillstheyyield, lic. CC

La materia è disciplinata dalla L. 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica: in G.U. n. 44 del 22 febbraio 1992), all’art. 6, commi 1 e 4, I. n. 150 del 1992 in relazione alla detenzione di esemplari vivi di mammiferi di specie selvatica pericolose.

Nella norma viene infatti richiamata fra le altre la Classe Mammalia, Ordine Marsupialia, specificando tra i Marsupiali tutti i generi di Macropodidae e tutte le specie di canguri. Il wallaby è un marsupiale della famiglia Macropodidae, quindi esso ne è vietata in modo assoluto la detenzione.

La sentenza.

Il ricorso dell’imputato si basava in realtà sul concetto di “detenzione”, dal momento che gli animali vivevano sull’isola dei cipressi, di proprietà dell’imputato, in condizione di totale libertà; sosteneva in particolare che i canguri, assolutamente liberi e privi di restrizioni e riprodottisi altrettanto liberamente, sarebbero divenuti ormai parte dell’ecosistema nazionale e dunque non detenuti da alcuno.

La Cassazione, come anticipato, ha quindi respinto il ricorso, precisando che il concetto di detenzione deve identificarsi anche solo nella generica disponibilità della cosa.

La Corte di Cassazione ha affermato anche che per “esemplare di specie selvatica” deve intendersi l’esemplare di origine selvatica o l’esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione (come nel caso di specie).

Cassazione penale, sez. III, sentenza 5 ottobre 2017, n. 45748

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