Avvocato penale Torino – Molestie ai danni di personale sanitario

Avvocato penale Torino – molestie ai danni del personale medico e paramedico del reparto per essersi rivolto a costoro con tono adirato e pretendendo insistentemente di essere curato

Nel caso in esame, il tribunale aveva condannato un uomo per il reato di molestie (art. 660 c.p.) ai danni del personale medico e paramedico del reparto ospedaliero ove si era recato per essere visitato.

L’accusa sosteneva che egli si sarebbe rivolto a costoro con tono adirato e pretendendo insistentemente di essere curato.

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Ph: Hamza Butt. lic. CC

L’uomo era stato condannato perché ritenuto colpevole della commissione della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p..

Egli avrebbe recato molestia, per petulanza, a medici ed infermieri in servizio presso il reparto di dermatologia dell’Ospedale, alzando la voce, ingiuriando il personale, pretendendo in modo insistente, secondo tempi e modi da lui arbitrariamente stabiliti, terapie e assistenza, nell’immediato non dovute.

L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza, sostenendo che i comportamenti erano stati determinati dal convincimento del reo di essere stato vittima dell’ingiusto comportamento del medico che lo aveva visitato, che aveva interrotto la visita quando si sentì dire dal paziente che non poteva rifiutarsi di visitarlo se fosse ritornato con regolare richiesta di visita da parte del medico curante e previo appuntamento.

La sentenza

Prima di soffermarci sulla sentenza, è opportuno qui ricordare che l’art. 660 c.p., sotto la rubrica «Molestia o disturbo alle persone», prevede l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a euro 516. La condotta si realizza se chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.

La molestia o il disturbo rilevano penalmente solo se arrecati per petulanza o per altro biasimevole motivo. Per petulanza deve intendersi un modo di agire pressante, indiscreto e impertinente, che sgradevolmente interferisca nella sfera della libertà e della quiete delle altre persone.

La Cassazione ha osservato come è certamente vero che il reato in questione non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, ma non avendo l’imputato mai preteso in maniera petulante alcunché dopo l’unico episodio contestato, il comportamento complessivamente tenuto in tale ultimo giorno da questi avrebbe dovuto essere valutato con maggiore attenzione quanto alla qualificazione dello stesso quale molestia.

Cassazione penale, sezione I, sentenza 26 giugno 2017, n. 31467

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