Avvocati penalisti: guida e stupefacenti? Non è sempre reato

Avvocati penalisti: per la giurisprudenza la semplice assunzione di sostanze stupefacenti non è sufficiente ad integrare il reato previsto dal codice della strada.

E’ infatti necessaria la prova dell’alterazione psico-fisica del conducente.

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Come noto, l’articolo 187 del codice della strada prevede in tal senso che “chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno”.

Già in passato la giurisprudenza aveva più volte affermato il principio secondo cui mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti non costituisce – di per sé – un comportamento rilevante sotto il profilo penale, se non accompagnato da uno stato di alterazione psico-fisica.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito recentemente quest’ultimo orientamento, con la sentenza n. 18786/2017.

Per i giudici il reato previsto dalla norma richiamata non è integrato per il solo fatto che un soggetto si sia posto alla guida di un veicolo dopo aver assunto una sostanza stupefacente.

Si richiede infatti la prova della guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione della sostanza.

In assenza di tale alterazione, pertanto, il reato non può ritenersi integrato.

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