Organismo di vigilanza 231 nel disastro di Viareggio

Organismo di vigilanza 231 – spunti e riflessioni sulla sentenza di appello del disastro ferroviario del 29 giugno 2009.

La sentenza con cui la Terza Sezione penale della Corte di Appello di Firenze si è pronunciata circa le responsabilità connesse ai fatti occorsi a Viareggio nel 2009 fornisce diversi spunti interessanti in materia di Organismo di Vigilanza, previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Un primo tema riguarda la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008.

La Corte ha ritenuto infatti che Trenitalia non avesse effettuato una adeguata valutazione dei rischi in relazione al trasporto di merci pericolose.

Organismo di vigilanza 231
Ph: lic. CC Paul Smith

L’organizzazione prevedeva infatti Documenti di Valutazione del Rischio per ogni singola unità produttiva, ma non un DVR complessivo.

La Corte critica poi la composizione dell’Organismo di Vigilanza 231.

Il modello 231 adottato da Trenitalia all’epoca, infatti, prevedeva un OdV composto dai responsabili delle Direzioni Audit, Affari legali e societari e Organizzazione, Sviluppo e Risorse Umane.

Si noti che tale elemento viene stigmatizzato (a pagina 822 della sentenza) anche in relazione al modello 231 di RFI SpA, ove a svolgere la funzione di Presidente dell’Organismo di Vigilanza era stato chiamato il responsabile della Direzione Audit e, quindi, un dipendente della società, così escludendo i requisiti di indipendenza richiesti dall’art. 6 della norma.

I giudici hanno ritenuto, in linea con la giurisprudenza e le principali linee guida, che tale composizione non garantisse i requisiti di indipendenza ed autonomia necessari.

Si analizza poi l’efficace attuazione del Modello 231 stesso.

La Corte critica, in particolare in relazione a Trenitalia, che il Modello 231 non sia mai stato sottoposto a revisioni, rilievi o sanzioni da parte dell’Organismo di Vigilanza e che pertanto non si possa ritenere che il Modello sia stato, oltre che adottato, anche “efficacemente attuato” (pagina 817 della sentenza).

Da ultimo, un profilo di ulteriore interesse riguarda l’inapplicabilità del D.Lgs. 231/2001 alle società che non hanno sede in Italia.

Il tema è stato a lungo discusso e sarà oggetto di un prossimo specifico intervento.

Come abbiamo brevemente illustrato, dunque, la corposa (890 pagine) sentenza della Corte fiorentina contiene al suo interno un piccolo “manuale 231 e Organismo di Vigilanza” in cui si riprendono e confermano i principali orientamenti giurisprudenziali in materia.

Clicca qui per altre notizie in materia di Organismo di Vigilanza 231.