False identità su internet: è sostituzione di persona

Studio avvocati Torino. La giurisprudenza ha ormai chiarito definitivamente che utilizzare false identità su internet è un reato.

L’identità digitale va verso una definizione ed una tutela sempre più precisa.

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Ph: Tanja Cappel, lic. CC

L’utilizzo di false identità online integra il delitto di sostituzione di persona (494 c.p.).

Il reato, ad esempio, si realizza se una persona si registra ad un sito (e-bay nel caso in commento) utilizzando un’identità inesistente o appartenente ad altri.

Nel caso oggetto della pronuncia della Cassazione, l’imputato aveva proposto in vendita sul sito ebay un cellulare con indicazione delle modalità di accredito del relativo prezzo su carta Postepay.

Nel farlo, aveva sostituito la propria persona con l’identità corrispondente ad altro soggetto, che aveva denunciato anni prima lo smarrimento del documento di identità.

Più precisamente, l’imputato si era iscritto sul sito “eBay” con dati anagrafici di una persona realmente esistente.

Attraverso il profilo così creato è stata effettuata l’offerta in vendita del telefono cellulare mai consegnato all’acquirente.

I Giudici hanno precisato che “integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p. ), la condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” ed una casella di posta elettronica o proceda all’iscrizione su un sito e-commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest’ultimo l’inadempimento delle obbligazioni conseguenti all’avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o altri strumenti contrattuali”.

Cassazione penale, sezione V, sentenza 27 settembre 2018, n. 42572

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