studi avvocati Torino – Responsabilità del farmacista per latte in polvere scaduto

E’ stato assolto il farmacista che ha consegnato latte in polvere scaduto ai genitori di un neonato che aveva accusato dolori addominali e febbre.

Questa l’opinione della Corte di Cassazione.

Secondo i Giudici non é dunque possibile pervenire alla condanna se le manifestazioni di una patologia che si presume derivare dalla condotta incriminata possono essere, in realtà, spiegate anche con fattori di natura diversa ed estranea.

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Il reato contestato è più precisamente quello previsto dall’art. 444 c.p., sotto la rubrica «Commercio di sostanze alimentari nocive».

Lo stesso punisce la condotta di chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica.

In particolare all’imputata, nella sua qualità di titolare della farmacia, era stato contestato di avere posto in commercio sostanze alimentari nocive (una confezione di latte in polvere per lattanti scaduta da qualche mese).

La colpa consisteva nell’omesso controllo della validità dei prodotti messi in vendita.

Secondo i Supremi Giudici la dicitura secondo la quale il prodotto doveva essere consumato preferibilmente entro una certa data ha, effettivamente, una specifica rilevanza agli effetti della prova del reato.

Sul punto occorre ricordare che la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l’indicazione “da consumarsi preferibilmente entro il…”, o quella “da consumarsi entro il…” non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato.

Sin tratta infatti solo dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 del D.Lgs. n. 109 del 1992.

La rilevanza della condotta della farmacista è legata alla pericolosità in concreto.

E’ dunque necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute.

La Cassazione ha rilevato quindi che mancava la prova del cattivo stato di conservazione del latte scaduto e della riconducibilità dei disturbi presentati dal bambino all’assunzione dell’alimento.

Cassazione penale, sezione IV, sentenza 11 aprile 2018, n. 16108

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