Interruzione di gravidanza, responsabilità dell’ostetrica

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Responsabile l’ostetrica che non chiede l’intervento del medico, cui solo spettava di valutare il caso e disporre il ricovero d’urgenza in ospedale in reparto di terapia intensiva neonatale

L’ostetrica incaricata di eseguire un tracciato deve informare tempestivamente il medico di turno se rileva anomalie del feto.

Può sembrare ovvio, ma la corte di Cassazione ha dovuto fissare questo principio; i Giudici hanno infatti stabilito che se questo ritardo determina o contribuisce significativamente a causare la morte del feto l’ostetrica risponderà di interruzione di gravidanza.

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Ph: Hamza Butt. lic. CC

La vicenda riguardava due ostetriche, in servizio presso una Casa di cura privata; le imputate erano state ritenute responsabili di avere cagionato, per colpa, l’interruzione della gravidanza di una partoriente.

Le due ostetriche, che pure avevano eseguito tracciati cardio-tocografici nei confronti della paziente e, avendone rilevato la forte irregolarità che denunciava sofferenza fetale, avevano avvisato telefonicamente il medico che assisteva privatamente la donna, ma non il sanitario di turno presso la struttura.

Così facendo, quando il medico disponeva il ricovero in un ospedale, il feto veniva estratto già morto.

Secondo la migliore giurisprudenza l’esercizio dell’attività di ostetrica implica l’obbligo di rilevare con diligenza l’andamento del parto e di sollecitare l’intervento del medico ogni qual volta nel corso del parto o successivamente ad esso si manifestino fatti non riferibili ad un normale svolgimento del parto stesso.

Infatti, le funzioni delle ostetriche sono rigorosamente limitate alla assistenza delle partorienti che non presentino un quadro clinico ambiguo.

Allorquando una ostetrica che assista ad un parto rilevi l’esistenza di fattori a rischio per la madre o per il feto deve richiedere, ex art. 4 d.P.R. 7 marzo 1975, n. 163, l’ausilio del medico.

Ha inoltre l’assoluto divieto di praticare interventi manuali o strumentali fatta eccezione per quelli consentiti dalle istruzioni tecniche sull’Esercizio professionale delle ostetriche emanate dal ministero della sanità.

Alla luce di ciò e sulla base degli orientamenti più condivisi, la Cassazione ha ritenuto responsabili le due ostetriche per non aver chiesto l’intervento del medico della casa di cura.

Solo al sanitario infatti spettava di valutare il caso e disporre il ricovero d’urgenza in ospedale in reparto di terapia intensiva neonatale.

Cassazione penale, sezione V, sentenza 31 agosto 2017, n. 39771

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